Conferimento a realizzo controllato

L’art. 177, comma 2, del TUIR, prevede il regime fiscale del conferimento di partecipazioni col benefico del c.d. “realizzo controllato”.

Questa disposizione prevede che, le azioni o quote ricevute, con conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell'art. 2359 c. 1 n. 1 c.c. (oppure lo incrementa a seguito di un obbligo statutario o di legge), sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.

Rileva, quindi, l'iscrizione in contabilità delle partecipazioni ricevute dal soggetto conferitario per determinare la plusvalenza in capo al conferente.

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2 recensioni.

Conferimento quote in nuda proprietà, si al regime di “realizzo controllato”

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Possibile beneficiare della misura di favore a patto che siano conferite insieme a quelle detenute in piena proprietà e l’operazione soddisfi le soglie indicate dal Tuir. però la minusvalenza non è deducibile.

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 17/10/2023

Recensione di Roberto Castegnaro


Conferimenti di partecipazioni, una spinta alle holding familiari

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Negli interpelli recenti l’Agenzia incentiva il regime di «realizzo controllato» Superati i pregiudizi sulla circolarità, si valorizza il fine del passaggio generazionale

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 10/10/2022

Recensione di Roberto Castegnaro