L’articolo 30, comma 1, del Dl 185/2008, ha previsto che i corrispettivi, le quote e i contributi di cui all’articolo 148 del Tuir e all’articolo 4 del Dpr 633/1972, non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e che trasmettano all’Agenzia delle Entrate, mediante l’utilizzo del modello Eas, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali. Il modello va presentato, con modalità telematiche, entro sessanta giorni dalla data di costituzione dell’ente.
31 ottobre per l’invio tardivo del modello Eas da parte delle associazioni sportive e enti associativi non commerciali che si avvalgono di agevolazioni fiscali.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 08/10/2018Recensione di Roberto Castegnaro
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L'invio telematico solo delle modifiche, intervenute nel 2017, che hanno interessato i dati precedentemente comunicati per fruire dei benefici fiscali
Autore: De Juliis Patrizia Fonte: Agenzia Entrate del 27/03/2018Recensione di Roberto Castegnaro
Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro hanno tempo fino a venerdì 31 marzo per comunicare variazioni dei dati
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 28/03/2017Recensione di Roberto Castegnaro
Regime fiscale delle associazioni sportive, serie di interventi - vedi link
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 03/11/2015Recensione di Roberto Castegnaro
I soggetti interessati, per continuare a fruire delle agevolazioni fiscali, dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo, le eventuali modifiche ai dati rilevanti
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 18/03/2015Recensione di Roberto Castegnaro
In dirittura d’arrivo la scadenza per informare il Fisco dei cambiamenti. Interessati i soggetti che operano con fini non commerciali e che già usufruiscono delle agevolazioni. RIEPILOGO NORMATIVA.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 19/03/2014Recensione di Roberto Castegnaro
C’è tempo fino a martedì 2 aprile per i no profit che devono segnalare le novità intervenute nel 2012 per mantenere il diritto alle agevolazioni fiscali.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Internet del 27/03/2013Recensione di Roberto Castegnaro