È il principio in base al quale se la legge in vigore al momento della violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni diverse o la non punibilità, si applica la norma più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo (articolo 3, D.lgs 472/1997
Le minori sanzioni sul visto infedele non sono retroattive
Autore: De Stefani Luca Fonte: Il Sole 24 Ore del 25/05/2019Recensione di Roberto Castegnaro