È il principio in base al quale se la legge in vigore al momento della violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni diverse o la non punibilità, si applica la norma più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo (articolo 3, D.lgs 472/1997
Contenuto esclusivo per utenti abbonati
Illegittima la previsione di irretroattività delle sanzioni tributarie più favorevoli introdotte dal D.Lgs. n. 87/2024.
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 26/08/2026Recensione di Roberto Castegnaro
Le minori sanzioni sul visto infedele non sono retroattive
Autore: De Stefani Luca Fonte: Il Sole 24 Ore del 25/05/2019Recensione di Roberto Castegnaro