Formazione Revisori

L’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, ha introdotto per tutte le persone fisiche iscritte al registro l’obbligo di prendere parte a programmi di aggiornamento professionale.

L'obbligo decorre dal 1.1.2017 si considera l’arco temporale di 3 anni (2017-2019 2020-2023 ecc.) nei quali maturare almeno 60 crediti formativi di cui almeno 20 all’anno.

Un’ora di formazione = 1 credito formativo

Almeno 10 crediti vanno acquisiti sulle materie del gruppo A) gli altri 10 possono indifferentemente essere acquisiti nei tre gruppi A, B o C.

Il revisore iscritto al registro deve quindi maturare ogni anno almeno venti crediti, di cui almeno dieci nelle materie caratterizzanti (gestione del rischio e controllo interno, principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale previsti dalla direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, disciplina della revisione legale, deontologia professionale e indipendenza e tecnica professionale della revisione).

il sistema della formazione continua per i revisori legali si regge su tre diversi canali di formazione, previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 2010, ovvero:

  • (1) la formazione diretta del Ministero dell’economia e delle finanze,
  • (2) la partecipazione a corsi organizzati da enti pubblici e privati accreditati e
  • (3) il riconoscimento della formazione professionale continua per i professionisti iscritti in Albi professionali e i responsabili della revisione e collaboratori delle società di revisione.

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FORMAZIONE REVISORI LEGALI VALE ANCHE QUELLA DEI REVISORI ENTI LOCALI

Nel programma annuale di formazione dei revisori legali sono incluse le materie relative alla formazione dei revisori degli enti locali.

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 15/10/2017

Recensione di Roberto Castegnaro