I fringe benefit (benefici aggiuntivi) sono compensi aggiuntivi della retribuzione che, in linea generale, concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente.
I fringe benefit sono quindi beni o servizi vale a dire compensi in natura forniti al dipendente in sostituzione del denaro.
Ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Tuir, costituiscono infatti reddito di lavoro dipendente "tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro". Pertanto, sia gli emolumenti in denaro, sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi e alle opere percepiti dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituiscono, in linea generale, redditi imponibili e concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente (c.d. principio di omni comprensività del reddito di lavoro dipendente).
Welfare Aziendale
L'articolo 51 citato individua, tuttavia, ai commi successivi, specifiche deroghe al principio della totale tassabilità del reddito di lavoro dipendente, elencandole componenti reddituali che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte.
In particolare, il comma 2 prevede che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, tra l'altro:
- "l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100" [articolo 51, comma 2, lettera f), del Tuir];
- "le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari" [articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del Tuir].
Affinché le predette somme e valori risultino detassati è necessario, dunque, che l'offerta sia rivolta alla "generalità dei dipendenti" o a "categorie di dipendenti".
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In attesa che l'Agenzia detti le regole per la comunicazione da presentare entro il 31 marzo 2013 (comunicazione che riguarderà, 2011 e 2012) è bene concentarsi su aspetti sostanziali.
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Autore: Gaiani Luca Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 353 del 22/12/2012 pag. 29Recensione di Roberto Castegnaro