Immobili esenti o con imponibile ridotto (Nuova IMU L. 160/2019)
759.Sono esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
a) gli immobili posseduti dallo Stato,dai comuni, nonché gli immobili posseduti,nel proprio territorio, dalle regioni, dalleprovince, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Serviziosanitario nazionale, destinati esclusiva-mente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del DPR. n. 601/73;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del c. 1 dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 504/92, (gli enti pubblici e privati diversi dalle società', i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività' commerciale nonché' gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato ad eccezione dei partiti politici) e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i) (attività' assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché' delle attività' di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;
b) attività' diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività' commerciali o a scopo di lucro.
ex all'articolo 16, lettera a), della legge n. 222/85.) si applicano, altresì, le Norme sull'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali di cui all’articolo 91-bis del DL. n. 1/2012, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 200/2012.
760. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge n. 431/98, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 percento.
Maggiori informazioni sulle esenzioni sul sito del Dipartimento delle Finanze.
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Esenti sono i terreni nei comuni montani individuati dalla circolare 9/1993 nonché quelli delle isole minori e condotti dai coltivatori diretti.
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