La cassazione smentisce la RM. 59/E del 2004, l'indennità supplettiva di clientela è deducibile solo al momento della corresponsione e non i relativi accantonamenti annui. ./.
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 328 del 04/12/2006 pag. 35Recensione di Roberto Castegnaro