Riferimento fiscale delle rimanenze di magazzino è l'art. 92 del TUIR. DPR. 917/86 che definisce i criteri di valutazione la circolare n. 40/1981.
Le scritture ausiliarie di magazzino di cui alla lettera d) dell'articolo 14, primo comma, del DPR. n. 600/73, devono essere tenute a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono superiori rispettivamente a 5,164 milioni e a 1,1 milioni di euro. L'obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze e' inferiore a tale limite. (Art. 1 DPR. 695/96).
Le aziende che aderiscono al concordato per tutte le annualità pregressi possono regolarizzare il magazzino
Autore: Miele Luca Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 5 del 06/01/2003 pag. 17Recensione di Roberto Castegnaro