Per quanto riguarda le assemblee delle società a responsabilità limitata le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la meta' del capitale sociale, l'articolo 2479 del cc. relativo alle Decisioni dei soci.
Prevede infatti che:
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonche' sugli argomenti che uno o piu' amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
L'atto costitutivo puo' prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Qualora nell'atto costitutivo non vi sia la previsione di cui al terzo comma e comunque con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma del presente articolo nonche' nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482-bis oppure quando lo richiedono uno o piu' amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479-bis.
Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la meta' del capitale sociale.
C’è differenza nelle maggioranze assembleari di quotate e non quotate
Autore: Busani Angelo Fonte: Il Sole 24 Ore del 03/10/2018Recensione di Roberto Castegnaro
Le modifiche statutarie di adeguamento possono essere approvate a maggioranza semplice del capitale presente in assemblea. ./.
Autore: Busani Angelo Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 83 del 24/03/2004 pag. 30Recensione di Roberto Castegnaro
Le maggioranze necessarie per assumere le delibere assembleari delle Srl secondo le regole della riforma societaria in vigore dal 2004. ./.
Autore: Non Definito . Fonte: Ratio nr. 4 del 18/03/2004 pag. 81Recensione di Roberto Castegnaro
Entro il 30.9 se SPA e SRL ed entro il 31.12.2004 se Coop. gli statuti dovranno deguarsi alle nuove regole societarie, decreto correttivo e regole transitorie applicabili. ./.
Autore: Busani Angelo Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 44 del 14/02/2004 pag. 25Recensione di Roberto Castegnaro
Le nuove regole consentono lo svolgimento di un'assemblea totalitaria anche con l'assenza di alcuni amministratori e sindaci, problemi applicativi nel periodo transitorio.
Autore: Busani Angelo Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 43 del 13/02/2004 pag. 31Recensione di Roberto Castegnaro
Le magioranze richieste per le delibere assembleari delle Srl tra vecchia e nuova normativa. ./.
Autore: Busani Angelo Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 62 del 03/02/2004 pag. 30Recensione di Roberto Castegnaro
Come votano i socie delle Srl alla luce del decreto corretivo
Autore: Busani Angelo Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 30 del 31/01/2004 pag. 26Recensione di Roberto Castegnaro