Il reddito dei fabbricati è quello derivante dalla rendita catastale o dal canone di locazione.
Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o all’affittuario dei terreni cui servono e destinate:
a) all’abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell’immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate;
b) al ricovero degli animali e di quelli occorrenti per la coltivazione;
c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
d) alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attività di manipolazione e trasformazione (articolo 42, Tuir – cfr anche articolo 9, Dl 557/1993).
La corte costituzionale con sentenza n. 345 e 346 riconosce che, per gli immobili storici la base imponibile ICI e IRPEF è data dalla minore rendita catastale dei fabbricati della stessa zona censuari
Autore: Fossati Saverio Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 327 del 29/11/2003 pag. 28Recensione di Roberto Castegnaro