Il rimborso dei finanziamenti fatti dai soci alla società, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Detti finanziamenti fatti dai soci alla società, se rimborsati nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento, devono essere restituiti.
Per il richiamo previsto dall’art. 2497-quinquies la norma sopraindicata si applica anche a coloro che finanziano la società sulla quale esercitano attività di direzione e coordinamento o che sono sottoposti alla stessa società che finanziano. (rif. art. 2497 e ss.).
Lo stop alla postergazione fino al 31 dicembre 2020 non cancella tutti i rischi
Autore: Ceradini Claudio Fonte: Il Sole 24 Ore del 29/06/2020Recensione di Roberto Castegnaro