Reverse servizi in edilizia art. 17 c. 6 lett. a-ter)

La legge di stabilità 2015 comma 629 lett. a), ha introdotto la nuova lettera a-ter) al sesto comma dell'articolo 17 del citato DPR 633 del 1972, prevedendo l'applicazione del reverse charge alle "prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici".

Prestazioni quindi relative a edifici (indipendentemente dal fatto che si tratti di appalto diretto o subappalto) per:

  • servizi di pulizia;
  • demolizione;
  • installazione di impianti;
  • completamento degli edifici stessi.

La relazione tecnica alla Legge di Stabilità 2015, afferma testualmente che "il reverse charge riguarderebbe non soltanto le opere effettuate nei contratti di subappalto, bensì tutte le prestazioni rese nei rapporti B2B, anche nei confronti dei committenti che non operano nel settore edile o dei contraenti generali". Vedi circ. 14/2015 e 37/2015.

In occasione del question time del 10.3.2016 in Commissione Finanze della Camera, con risposta all’interrogazione n. 5-08065, è stato chiarito che le disposizioni di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter) che prevedono l’applicazione l’inversione contabile, sono riferibili all’attività dell’impresa che effettua lavori di opere murarie nell’ambito di un ampliamento di un edificio.

Circolari di riferimento n.14/2015 e n. 37/2015.


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