Quando si vende un immobile acquistato con i benefici “prima casa”, prima che siano trascorsi cinque anni dal suo acquisto, si decade dalle agevolazioni usufruite e sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, oltre alla sanzione del 30% delle stesse imposte.
Per non incorrere nella decadenza è necessario acquistare, entro 2 anni (aumentato a due dalla legge di bilancio 2025 art. 1 c. 116 legge 207/20224 ha esteso da uno a due anni il termine entro cui bisogna alienare l’immobile pre-posseduto per mantenere il beneficio “prima casa” ), un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
Contenuto esclusivo per utenti abbonati
La manovra per il 2025 ha trasformato l’agevolazione “prima casa” in un rompicapo.
Autore: Busani Angelo Fonte: Il Sole 24 Ore del 12/01/2026Recensione di Roberto Castegnaro
Contenuto esclusivo per utenti abbonati
Cassazione ordinanza n. 5016 depositata il 6 marzo.
Autore: Busani Angelo Fonte: Il Sole 24 Ore del 07/03/2026Recensione di Roberto Castegnaro
Se lo scioglimento di un contratto di compravendita, per risoluzione consensuale delle parti, avviene prima dei cinque anni, decadono le agevolazioni prima casa salvo riacquisto entro un anno
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 29/04/2026Recensione di Roberto Castegnaro