Il nuovo testo dell’articolo 54, comma 2 del Dpr 917/1986 (modificato dal Dlgs 192/2024), in tema di determinazione del reddito del professionista, prevede che non concorre a formare il reddito il «rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente».
Circa la disciplina del rimborso delle spese addebitate analiticamente al committente, dal 1° gennaio 2025 ha comportato una rimodulazione delle modalità di fatturazione da parte dei professionisti.
Nessuna modifica specifica è stata però prevista in materia di Iva, con conseguente frequente disallineamento tra base imponibile Iva e base imponibile per l’effettuazione delle ritenute Irpef.
Inserto allegato al quotidiano
Autore: Autori Vari Fonte: Agenzia Entrate del 13/11/2025Recensione di Roberto Castegnaro