Gli interventi di efficienza energetica, per i quali è possibile beneficiare dell’ecobonus , sono quelli individuati dall’art. 14 del DL 63/2013, direttamente o mediante rinvio ai co. 344 347 della L. 296/2 006.
La detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici è stata introdotta dalla legge finanziaria 2007 (articolo 1, commi da 344 a 347, legge 296/2006).
Nel corso degli anni il legislatore ha più volte modificato la relativa disciplina, prorogandone di volta in volta l’operatività (vedi quindi articolo 14, DL.63/2013).
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La coibentazione del tetto con sottotetto non riscaldato, è agevolata con il super ecobonus ma non concorre al calcolo del 25% della superficie disperdente. L’isolamento della soletta dei garage è un intervento sulle parti comuni condominiali, anche se coinvolge parti private.
Autore: De Stefani Luca Fonte: Il Sole 24 Ore del 07/01/2022Recensione di Roberto Castegnaro
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La riduzione del bonus facciate “eco” dal 90% al 60%, rende conviene passare all’ecobonus del 65% (o 70-75% in alcuni casi), le pratiche per l’Ape finale e per la comunicazione all’Enea sono uguali.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 18/01/2022Recensione di Roberto Castegnaro
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Superbonus 110% e vincolo della formalizzazione del contratto con GSR
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 09/02/2022Recensione di Roberto Castegnaro