Di seguito riepiloghiamo le regole sulla rivalutazione delle quote societarie, originariamente previste dalla legge n. 448 del 28 dicembre 2001, c.d. "legge Finanziaria per l'anno 2002" e via via prorogate negli anni.
Art. 5 Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati (rivalutazione costo quote)
La norma che interessa le persone fisiche, le società semplici, le persone fisiche non residenti ma tassate in Italia e gli enti non commerciali, prevede che agli effetti della determinazione delle plusvalenze di cui all'ex articolo 81 ora 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR., per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 20xx, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data, della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché nell'elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva.
Per semplificare, diremo che viene consentito di rivalutare il valore di titoli e quote pagando un’imposta sostitutiva, in questo modo al momento della rivendita del titolo la plusvalenza tassabile sarà determinato dalla differenza fra il prezzo di vendita e il valore rivalutato della quota anziché sulla differenza fra il valore di costo e il prezzo di vendita.
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