Dal 1° agosto al 4 settembre, è prevista la sospensione di alcuni termini in materia di accertamento lo prevede l'art. art. 7-quater, commi 16, 17 e 18, D.L. n. 193/2016.
In particolare:
- i termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso IVA (art. 37, comma 11-bis, D.L. n. 223/2006);
- i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito:
Da considerare che:
- per gli avvisi bonari emessi prima del 1° agosto, il termine di 30 giorni per il pagamento dell’avviso bonario rimane sospeso dal 1° agosto al 4 settembre, e ricomincia a decorrere alla fine di tale periodo.
- se invece il termine di pagamento dell’avviso bonario dovesse iniziare a decorrere durante il periodo di sospensione, il termine di 30 giorni è automaticamente differito e va conteggiato a partire dal 4 settembre.