Nella maggior parte dei casi, per le spese sanitarie è riconosciuta una detrazione dall’Irpef di una percentuale della spesa sostenuta (19%) per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro (cosiddetta franchigia) . In alcun e situazioni , invece della detrazione dall’imposta lorda , si può usufruire di una deduzione dal reddito complessivo.
Con la circolare n. 7 del 4 aprile 2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni e chiarimenti per compila re correttamente la dichiarazione dei redditi e per l’apposizione del v isto di conformità da parte dei Caf (Centri di assistenza fiscale) e dei professionisti abilitati, offrendo un quadro completo del le spese e degli oneri che danno diritto a detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta.
Per usufruire delle detrazioni è necessario, anzitutto, indicare le spese nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono state sostenute e documentarle adeguatamente.
I giustificativi delle spese devono essere conservati per tutto il tempo in cui l’Agenzia delle entrate può effettuare un accertamento (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione).
Le spese mediche sostenute all’estero seguono lo stesso trattamento previsto per quelle effettuate in Italia.
Anche per esse è necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le stesse indicazioni richieste per le spese sostenute in Italia.
Se la documentazione è in lingua straniera è necessaria la traduzione. Se i documenti sono in inglese, francese, tedesco e spagnolo, può essere eseguita dal contribuente stesso.
Non vi è obbligo di traduzione per i residenti in Valle d’Aosta , se la documentazione è scritta in francese, e per i residenti a Bolzano, se i documenti sono scritti in tedesco.
Per i documenti redatti in una lingua diversa da inglese, francese, tedesco e spagnolo , è richiesta una traduzione giurata.
Per i contribuenti residenti nella regione Friuli Venezia Giulia , se appartenenti alla minoranza slovena , la documentazione sanitaria redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione non giurata
Comemnto e testo della circolare 21 del 23.4.10 in tema di detrazioni Irpef.
Autore: De Stefani Luca Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 112 del 24/04/2010 pag. 25Recensione di Roberto Castegnaro
Documenti d’acquisto di medicinali deducibili anche se non riportano la dicitura “farmaco” o “medicinale”, ma indichino la natura del prodotto attraverso sigle, abbreviazioni.
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 19/02/2010Recensione di Roberto Castegnaro
Con la risoluzione 253 del 29.9.09 L'AE. conferma la deduzione IRPEF del 19% quali spee mediche per i macchinari indicati nella Classificazione Nazionale Dispositivi Medici (CND).
Autore: De Stefani Luca Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 270 del 01/10/2009 pag. 28Recensione di Roberto Castegnaro
Le spese dell'osteopata non son detraibili in dichiarazione dei redditi.
Autore: Non definito Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 184 del 06/07/2009 pag. 1019Recensione di Roberto Castegnaro
Le spese di conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale, ad uso autologo, non sono deducibili dai redditi.
Autore: De Stefani Luca Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 161 del 13/06/2009 pag. 27Recensione di Roberto Castegnaro
Anche se prescritti dal medico gli integratori alimentali non possono godere della detrazione irpef del 19%
Autore: Non definito Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 170 del 21/06/2008 pag. 37Recensione di Roberto Castegnaro
Condizioni per detrarre i costi del chiropratico in dichiarazione dei redditi. Circ. 17/e/2006
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 04/05/2008Recensione di Roberto Castegnaro
La spesa per farmaci può essere docuentata fino al 31.12.2007 col semplice scontrino fiscale accompagnato da una nota del farmacista attestante natura qualità e quantità del farmaco comprato.
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 206 del 29/07/2007 pag. 25Recensione di Roberto Castegnaro
Ulteriori chiarimenti in tema di oneri deducibili, per i ticket della farmacia serve la prescrizione medica, non riconosciuta sufficiente l'autocertificazione. ./.
Autore: Antonelli Alessandro Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 121 del 04/05/2005 pag. 27Recensione di Roberto Castegnaro