Stabile Organizzazione

La stabile organizzazione rappresenta il criterio di collegamento o soglia minima che consente di ripartire la potestà impositiva tra stato della fonte e della residenza.

La primissima codificazione di permanent establishment avviene con l’articolo 5, paragrafo 1 del modello di convenzione 1927, attualmente contenuta nell’articolo 5 del modello di convenzione Ocse, quale “sede fissa d’affari per mezzo della quale un’impresa estera esercita in tutto o in parte la propria attività”.

A livello domestico, tale definizione, come mutuata dal modello di convenzione Ocse, viene introdotta nel 2004, attraverso l’articolo 162 del Tuir. Precedentemente, in assenza di una definizione interna, giurisprudenza, prassi e dottrina hanno fatto rinvio ai concetti sviluppati in ambito internazionale.

Sono poi intervenuti importanti sviluppi legati al tema sia a livello internazionale che domestico, allo scopo di disciplinare le nuove situazioni economicamente significative.
 
L’impulso innovativo è avvenuto inizialmente in seno all’Ocse, con la pubblicazione del nuovo modello di convenzione contro le doppie imposizioni del 2017, allineato al progetto internazionale per il contrasto dell’erosione delle basi imponibili con la tecnica del profit shifting.

Quanto all'ambito di applicazione della norma e ai suoi rapporti con i trattati contro le doppie imposizioni, quale regola generale, l'articolo 162 del Tuir si applica in assenza di una convenzione contro le doppie imposizioni, ovvero laddove la prima disponga di un trattamento più favorevole per il contribuente (articolo 169, Tuir).
 
La riscrittura del modello Ocse ha portato con sé una serie di innovazioni anche di prevenzione all'elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione, quali l’introduzione della anti-fragmentation rule. Nel caso di svolgimento, nel medesimo Stato, di più attività da parte di una o più imprese collegate, sussiste una stabile organizzazione se le diverse attività sono complementari e connesse tra loro, fatto salvo il caso di attività preparatorie o ausiliarie.

Al riguardo, il commentario, precisa che il carattere preparatorio dell'attività richiede che sia svolta in un periodo di tempo limitato in relazione al core business dell'impresa. L'attività ausiliaria generalmente corrisponde a un'attività di supporto a quella principale.

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3 recensioni.

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