Statuto Ass. Sportiva

Gli elementi obbligatori dello statuto sono previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 36/2021 in sostanza ripetono quanto previsto dall’art. 90 c. 18 della L. 289/2002, ora abrogato.

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche si costituiscono mediante atto scritto, dal quale devono risultare i seguenti elementi:

  • sede legale;
  • denominazione;
  • oggetto sociale;
  • rappresentanza legale;
  • assenza di fini di lucro;
  • norme sull’ordinamento interno;
  • obbligo di redazione di rendiconti economico finanziari e delle relative modalità di approvazione da parte degli organi statutari ;
  • modalità di scioglimento dell’associazione (per quanto riguarda le società si applica la disciplina prevista dal codice civile);
  • obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento.

Tra le clausole previste dalla menzionata disposizione, viene previsto, alla lettera f), “l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari”. Tuttavia, diversamente da quanto previsto nel Codice del Terzo settore1, nel d.lgs. n. 36/2021 nulla è indicato in merito a quali schemi adottare nella redazione di un documento riepilogativo dei fatti di gestione che, pertanto, potrà essere liberamente formato secondo il principio di cassa (Rendiconto), ovvero secondo il principio di competenza (Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione).


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DRIPPLING AL REGOLAMENTO PER LO SPORT DILETTANTISTICO

La legge di conversione del decreto antipirateria contiene importanti novità per lo sport dilettantistico, l'art. 4 della L. 128/04 modifica l'art. 90 della L. 289/02 finanziaria 2003. ./.

Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 146 del 28/05/2004 pag. 26

Recensione di Roberto Castegnaro