L’art. 9 del DL 24 gennaio 2012 n. 1, convertito nella Legge n.27/2012, ha disposto l’abrogazione delle tariffe professionali regolamentate nel sistema ordinistico.
E' quindi quantomai opportuno definire per iscritto il compenso per le prestazioni professionali.
Ferma restando l’abrogazione della triffa, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministero.
Il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, è stato approvato il D.M. n. 140 del 20 luglio 2012 (GU n. 195 del 22-8-2012).
Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle Tre Venezie
L'organismo in oggetto ha odottato queste regole in tema di parcella professionale che seguono.
Richiesta di parere da parte degli iscritti per l’avvio di un procedimento d’ingiunzione
.Il Consiglio dell’Ordine non è tenuto a formulare pareri in materia di liquidazione di onorari ex art.12 lett. i) D.Lgs. 139/2005 su richiesta degli iscritti per prestazioni ultimate dopo l’entrata in vigore del DM 140/2012 (23/8/2012) per l’avvio di un procedimento d’ingiunzione (ex artt.633 e 636 cpc).
Richiesta di parere da parte degli iscritti nell’ambito di un procedimento ordinario
ll Consiglio dell’Ordine non è tenuto a formulare pareri in materia di liquidazione di onorari ex art.12 lett. i) D.Lgs. 139/2005 su richiesta degli iscritti per prestazioni ultimate dopo l’entrata in vigore del DM 140/2012 (23/8/2012) per l’avvio di un procedimento d’ingiunzione (ex artt.633 e 636 cpc).
Richiesta di parere da parte dell’Autorità Giudiziaria nell’ambito di un procedimento ordinario
Su richiesta dell’Autorità Giudiziaria per prestazioni ultimate dopo l’entrata in vigore del DM 140/2012 (23/8/2012) nell’ambito di un giudizio ordinario (anche di opposizione al D.I.) il Consiglio dell’Ordine è tenuto ai sensi dell’art. 2233 C.C. a fornire al Giudice un supporto tecnico nella comprensione della complessità della prestazione resa anche ai fini della corretta applicazione del DM 140/2012.
Richiesta di parere da parte degli iscritti in presenza di onorari preconcordati
.Il Consiglio dell’Ordine non è tenuto a formulare pareri in materia di liquidazione di onorari ex art.12 lett. i) D.Lgs.139/2005 su richiesta degli iscritti in presenza di onorari preconcordati.
Come calcolare il compenso per l'attività professionale di assistenza ai condoni 2003 secondo la tariffa professionale di dottori e ragionieri commercialisti.
Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 92 del 04/04/2003 pag. 21Recensione di Roberto Castegnaro