L'art. 29 della legge del 07/07/2016 n. 122 ha introdotto le regole di tassazione dei raccoglitori non abituali di tartufi.
La stessa è interventua anche sull'aliquota IVA applicabile a questo prodotto.
I compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, sono soggetti a una ritenuta a titolo d'imposta, in misura pari a quell applicabile al primmo scaglione Irpef (23%).
La ritenuta e' commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.
È il «1040» il codice da utilizzare per il versamento della ritenuta applicata sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 29/12/2016Recensione di Roberto Castegnaro
Aliquota 10% esclusivamente sul prodotto fresco, refrigerato e temporaneamente imbarattolato non sul surgelato
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 03/08/2018Recensione di Roberto Castegnaro