ALIQUOTA IVA DEI TARTUFI
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 03/08/2018
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 03/08/2018
Aliquota 10% esclusivamente sul prodotto fresco, refrigerato e temporaneamente imbarattolato non sul surgelato
Alle cessioni di tartufo si applicano aliquote Iva diverse a seconda dello stato del prodotto.
In particolare, se surgelato, l’imposta va nella misura ordinaria 22% poiché, una volta scongelato, mantiene l’aspetto del prodotto fresco ed è direttamente commestibile.
Quando, invece, il tartufo viene lavorato, vale a dire conservato temporaneamente, tramite tecniche di stabilizzazione termica dei contenitori, immerso in acqua salata o in olio, l’Iva scende al 10 per cento.
La precisazione arriva con la risoluzione 59/E del 2 agosto 2018, che risponde ai dubbi di una società, la quale svolge l’attività di lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi, dopo aver chiesto il parere tecnico dell’Agenzia delle dogane.
Inserito nel punto 20-bis nella Tabella A, parte terza, allegata al Dpr 633/1972, da parte della legge comunitaria 2016, l’Iva ridotta si applica alle cessioni di “tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato”.
La norma, dunque, limita l’applicazione dell’aliquota agevolata soltanto alla tipologia di prodotto fresco, refrigerato e temporaneamente conservato: nulla a che vedere con il surgelato.
Pertanto, ora lo “stato” del tartufo conduce a differenti voci della Tariffa doganale e diverse aliquote Iva.
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