Il comma 857 della legge di bilancio 2025 prevede che gli organi di controllo, anche costituiti in forma monocratica, delle società, enti, organismi e fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, un contributo di entità significativa a carico dello Stato stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia, provvedono ad effettuare apposite attività di verifica e a inviare una relazione annuale intese ad accertare che l’utilizzo dei predetti contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per i quali i medesimi son stati concessi e a inviare annualmente al Ministero dell’economia una relazione.
La legge di Bilancio, incide sull’attività di vigilanza dell’organo di controllo societario prevedendo «compiti» di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse messe a disposizione dallo Stato.
La disposizione, in vigore il 1° gennaio 2025, di fatto sarà applicabile alla emanazione del DPCM, prevista entro 90 giorni (quindi a fine marzo 2025), col quale saranno individuati i contributi interessati.
La norma prevede che l’organo di controllo, anche monocratico, di società, enti, organismi e fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, contributi di importo significativo a carico dello Stato (come individuati con Dpcm) svolga le seguenti attività:
Quindi, oltre alla tradizionale attività di vigilanza esercitata in base all’articolo 2403 del Codice civile, l’organo di controllo – sia esso il collegio sindacale o per le Srl, il sindaco unico nominato in alternativa al collegio sindacale è destinatario di un’attività di verifica intesa ad accertare il corretto impiego dei contributi rispetto alle finalità per cui sono stati erogati; il tutto dimenticando che, nella più recente normativa, in caso di contributi e sovvenzioni elargiti per scopi specifici, tale attività è tipicamente svolta dal revisore legale tenuto a rilasciare anche apposite certificazioni.
Le molte Srl in cui è stato nominato unicamente il revisore legale pare sfuggano dalla disposizione che è indirizzata unicamente all’organo di controllo.
Quando la normativa di riferimento sarà completata, le risultanze di questa nuova attività sanno evidenziate in una specifica relazione che andrà ad aggiungersi a quella tradizionalmente rilasciata a chiusura dell’esercizio ai sensi dell’articolo 2429 del Codice civile e che avrà quale destinatario il ministero dell’Economia.
Non pochi dubbi solleva, infine, anche la previsione contenuta nel comma 858, in base alla quale gli enti menzionati nel comma 857, a decorrere dal 2025, non potranno effettuare spese per l’acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati, andando in tal modo a limitare la libera iniziativa di impresa costituzionalmente riconosciuta.
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Dalla bozza del DPCM sul controllo degli aiuti
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 20/03/2025Recensione di Roberto Castegnaro