Sanzioni Tributi Locali

Sanzioni IMU

L. 160/2019 nuova IMU c. 774. In caso di omesso o insufficiente versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione, si applica l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

775. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di mancata,incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro.

Le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla normativa statale.


1 recensioni.

No al cumulo delle sanzioni per la stessa violazione sui tributi locali

Sconto a 1/3 del minimo se si paga nel termine per impugnare, fatta eccezione per i casi di omesso versamento

Autore: Non definito Fonte: Il Sole 24 Ore del 06/10/2014 pag. 29

Recensione di Roberto Castegnaro