Trasformazione in Ditta Individuale

Nonostante la giurisprudenza, propenda nel ritenere che tale operazione non sia legittima, gli Orientamenti della commissione tecnico-giuridica, composta da Unioncamere e Consiglio nazionale del notariato, pubblicati il 2 maggio 2019 ritengono possibile tale operazione.

Riferimenti normativi:

  • Codice civile, art. 2272;
  • Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 47/2006 e circolare n. 54/202.

Questa particolare operazioni di trasformazione “atipica” da società di persone in ditta individuale fiscalmente  è neutra come confermato dall’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 54/2002, la stessa precisa che “si è dell’avviso che lo scioglimento della società di persone a causa della mancata ricostituzione della pluralità dei soci non dia luogo ad alcuna emersione di plusvalenza imponibile in relazione ai beni oggetto dell’attività d’impresa a condizione che il socio superstite continui l’attività sotto forma di ditta individuale e mantenga inalterati i valori dei beni. Ulteriore conferma con la circolare n. 229/2008.

Non vi sarà neutralità fiscale se il socio decidesse di non continuare l’attività d’impresa e destinasse i beni a finalità extra-imprenditoriali .


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