Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14 del 12/01/2019) con la modifica dell’art. 2086, secondo comma, c.c., ha statuito il dovere generale dell’imprenditore collettivo, e non solo di quello che opera in forma societaria, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, la stessa disposizione ha previsto che l’assetto risulti adeguato anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa e della perdita della continuità aziendale.
La disposizione fa ricadere sull’imprenditore, sia in forma societaria che in forma collettiva, un triplice obbligo, vale dire di:
• istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato;
• istituire tale assetto anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa e della perdita della continuità;
• attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
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Autore: Autori Vari Fonte: Commercialisti Consiglio Nazionale del 18/10/2024Recensione di Roberto Castegnaro