L'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97 prevede la possibilità di utilizzare i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali redditi, IRAP, IVA e 770 o dalle denunce periodiche contributive UNIEMENS compensandoli coi versamenti unificati delle imposte stesse, dei contributi previdenziali, dell'INAIL e di altre somme dovute allo Stato, alle Regioni, alle Province, ai Comuni e ad enti come le CCIAA e le Casse di Previdenza.
Tali versamenti vengono eseguiti tramite il modello F24.
L'art. 19 c. 3 del D.Lgs. 241/97 prevede che:
Limiti alla compensazione
L'art. 9 del DL. 35/2013 a decorrer dal 2014 ha determinato in 700.000 euro il limite generale di compensazione per ciascun periodo d'imposta, in precedenza il limite era di 516.456.90 euro.
il limite indicato è elevato a 1.000.000 di euro per i subappaltatori edili, a condizione che il volume d'affari registrato nell'anno precedente sia costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto (art. 35 c. 6-ter del DL. n. 223/2006).
Un ulteriore limite alla compensazione stabilito in euro 250.000 è previsto per l'utilizzo dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della Dichiarazione dei redditi. Questo limite di 250.000 euro è cumulabile col precedente limite generale di 700.000 euro. Inoltre nel limite dei 250.000 euro non rientrano i crediti d'imposta per Ricerca e Sviluppo (art. 1 c. 280 L. 296/2006) e quelli per investimenti in aree svantaggiate (art. 1 c. 271 L. 296/2006) ne agli altri crediti indicati nelle istruzioni al quadro RU.
Compensazioni > 5.000 euro
Per compensare crediti di importo maggiore ai 5.000 euro il DL. 50/2017 ha previsto l'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione dell'organo di controllo se previsto, il limite vale per le compensazioni orrizzontali e si applica anche ai crediti IVA trimestrali chiesti in compensazione tramite mod. TR..
I chiarimenti forniti con la circolare n. 10/2014, § 9.1 riferiti al precedente limite alla compensazione di 15.000 euro si ritengono validi anche per il limite di 5.000 euro, la circolare prevede che per determninare il limite dei 5.00 euro si deve considerare il singolo codice tributo. Quindi un credito IRPEF di 4.000 euro e uno IRAP di 4.000 sono liberamente utilizzabili.
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59 €/anno + IVAL'utilizzo dei crediti da IIDD. oltre 15.000 €. richiede il visto di conformità a posteriri su UNICO.
Autore: Gavelli Giorgio Fonte: Il Sole 24 Ore del 21/01/2014Recensione di Roberto Castegnaro
Il credito vantato nei confronti della pubblica amministrazione può essere utilizzato da imprese e professionisti
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Compensazioni IVA e Dirette e Visto di conformità.
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A regime la compensazione dei crediti vantati verso gli enti pubblici coi debiti fiscali lo prevede il decreto Irpef
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Stop alle compensazioni interne, cioè senza F24, delle imposte per i sostituti che rimborsano, ai loro dipendenti o pensionati, crediti derivanti dai modelli 730/2014
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I crediti superiori a 15mila euro che scaturiranno dal prossimo 770 potrebbero essere soggetti all'obbligo di certificazione attraverso il visto di conformità.
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Via libera alla compensazione in F24 del credito d'imposta degli 80 euro, anticipati dai datori di lavoro ai dipendenti, anche se vi sono cartelle esattoriali scadute superiori a 1.500 euro.
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Cambiano dal 1° ottobre le modalità per il pagamento di imposte, premi e contributi
Autore: De Stefani Luca Fonte: Il Sole 24 Ore del 03/09/2014 pag. 31Recensione di Roberto Castegnaro
Dal 1° gennaio non è più possibile la compensazione interna di ritenute e imposte sostitutive versate in eccesso
Autore: Gigliotti Antonio Fonte: Internet del 05/02/2015Recensione di Roberto Castegnaro
L’incrocio di compensazioni orizzontali e richieste di rimborsi impone un doppio controllo mirato a individuare separatamente il superamento delle singole soglie, con criteri non omogenei
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