L'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97 prevede la possibilità di utilizzare i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali redditi, IRAP, IVA e 770 o dalle denunce periodiche contributive UNIEMENS compensandoli coi versamenti unificati delle imposte stesse, dei contributi previdenziali, dell'INAIL e di altre somme dovute allo Stato, alle Regioni, alle Province, ai Comuni e ad enti come le CCIAA e le Casse di Previdenza.
Tali versamenti vengono eseguiti tramite il modello F24.
L'art. 19 c. 3 del D.Lgs. 241/97 prevede che:
Limiti alla compensazione
L'art. 9 del DL. 35/2013 a decorrer dal 2014 ha determinato in 700.000 euro il limite generale di compensazione per ciascun periodo d'imposta, in precedenza il limite era di 516.456.90 euro.
il limite indicato è elevato a 1.000.000 di euro per i subappaltatori edili, a condizione che il volume d'affari registrato nell'anno precedente sia costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto (art. 35 c. 6-ter del DL. n. 223/2006).
Un ulteriore limite alla compensazione stabilito in euro 250.000 è previsto per l'utilizzo dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della Dichiarazione dei redditi. Questo limite di 250.000 euro è cumulabile col precedente limite generale di 700.000 euro. Inoltre nel limite dei 250.000 euro non rientrano i crediti d'imposta per Ricerca e Sviluppo (art. 1 c. 280 L. 296/2006) e quelli per investimenti in aree svantaggiate (art. 1 c. 271 L. 296/2006) ne agli altri crediti indicati nelle istruzioni al quadro RU.
Compensazioni > 5.000 euro
Per compensare crediti di importo maggiore ai 5.000 euro il DL. 50/2017 ha previsto l'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione dell'organo di controllo se previsto, il limite vale per le compensazioni orrizzontali e si applica anche ai crediti IVA trimestrali chiesti in compensazione tramite mod. TR..
I chiarimenti forniti con la circolare n. 10/2014, § 9.1 riferiti al precedente limite alla compensazione di 15.000 euro si ritengono validi anche per il limite di 5.000 euro, la circolare prevede che per determninare il limite dei 5.00 euro si deve considerare il singolo codice tributo. Quindi un credito IRPEF di 4.000 euro e uno IRAP di 4.000 sono liberamente utilizzabili.
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Autore: Autori Vari Fonte: Interfile Fiscale nr. 15 del 04/11/2010Recensione di Roberto Castegnaro
Ai fini del limite dei 10-15.000 euro rilevano anche le compensazioni IVA esterne fatte nell'F24.
Autore: Morina Tonino Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 152 del 04/06/2010 pag. 31Recensione di Roberto Castegnaro
Testo della circolare 18/2010 dell'IRDCEC come utilizzare il credito delle ritenute riattribuite da soci e associati.
Autore: Non definito Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 134 del 17/05/2010Recensione di Roberto Castegnaro
Istanza trimestrale di rimbors/compensazine, la compensazione in F24 sotto i 10.000 euro solo se presentato il mod. TR.
Autore: De Stefani Luca Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 111 del 23/04/2010 pag. 29Recensione di Roberto Castegnaro
Breve riepilogo della circolare assonime n. 14 del 20.4.10 in tema di compensazioni IVA annuali e trimestrali. Per quanto riguarda la compensazione trimestrale...
Autore: Gaiani Luca Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 109 del 21/04/2010 pag. 30Recensione di Roberto Castegnaro
Il parere del CNDCEC sulla tariffa professionale applicabile per il rilasico del Visto di conformità IVA.
Autore: Cavestri Laura Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 50 del 20/02/2010 pag. 27Recensione di Roberto Castegnaro
Testo della circolare n. 14IR del 8.2.2009
Autore: Non definito Fonte: Internet del 12/02/2010Recensione di Roberto Castegnaro
Commento alla check list proposta dal CNDCEC per il rilascio del Visto di conformità IVA.
Autore: De Stefani Luca Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 36 del 06/02/2010 pag. 24Recensione di Roberto Castegnaro
Risposte ai quesiti di telefisco.
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Prime note sul convegno in oggetto, in particolare si segnala...
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 27 del 28/01/2010 pag. 5/8Recensione di Roberto Castegnaro