E' il c. 741 della legge di Bilancio 2020 che definisce l'area fabbricabile ai fini della nuova IMU.
Area fabbricabile si fini IMU
d) per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.
Si applica l’articolo 36, c. 2, del DL. n. 223/2006, il quale prevede che, un'area e' da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato D.Lgs. n. 99 del 2004, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.
Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un’area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
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59 €/anno + IVASe un terreno ha perso qualunque potenzialità edificatoria a seguito della cessione di tutti i diritti di edificazione su di esso esercitabili, non può essere più considerato area fabbricabile IMU
Autore: Lovecchio Luigi Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 117 del 30/04/2013Recensione di Roberto Castegnaro