Fringe Benefit Welfare Aziendale

I fringe benefit (benefici aggiuntivi) sono compensi aggiuntivi della retribuzione che, in linea generale, concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente.

I fringe benefit sono quindi beni o servizi vale a dire compensi in natura forniti al dipendente in sostituzione del denaro.

Ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Tuir, costituiscono infatti reddito di lavoro dipendente "tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro". Pertanto, sia gli emolumenti in denaro, sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi e alle opere percepiti dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituiscono, in linea generale, redditi imponibili e concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente (c.d. principio di omni comprensività del reddito di lavoro dipendente).

Welfare Aziendale

L'articolo 51 citato individua, tuttavia, ai commi successivi, specifiche deroghe al principio della totale tassabilità del reddito di lavoro dipendente, elencandole componenti reddituali che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte.

In particolare, il comma 2 prevede che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, tra l'altro:

- "l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100" [articolo 51, comma 2, lettera f), del Tuir];

- "le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari" [articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del Tuir].

Affinché le predette somme e valori risultino detassati è necessario, dunque, che l'offerta sia rivolta alla "generalità dei dipendenti" o a "categorie di dipendenti".

L'approfondimento è riservato agli abbonati, gli stessi possono:

Abbonamento BASE:

39 €/anno + IVA

Abbonamento PLUS:

59 €/anno + IVA

85 recensioni.

I COSTI CHILOMETRICI DELL'AUTO AZIENDALE

Le nuove tariffe ACI per determinare il compenso in natura per dipendenti e collaboratori che utilizzano promiscuamente i veicoli aziendali. ./.

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Guida Normativa nr. 12 del 22/01/2004

Recensione di Roberto Castegnaro


Auto Aziendali - in gazzetta ufficiale le tabelle per il 2004

Pubblicato sul SO. n. 193 della GU. 294 del 19.12.2003 l'aggiornamento delle tabelle ACI dei costi chilometrici delle auto necessari per calcolare i rimborsi a dipendenti e amministratori.

Autore: Non Definito . Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 348 del 20/12/2003 pag. 26

Recensione di Roberto Castegnaro


Fringe benefit busta paga più ricca

Polizze assicurative ai dipendenti stipulate nell'interesse del datore di lavoro non sono tassate. Riepilogo delle norme generali relative ai fringe benefit

Autore: Meneghetti Paolo Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 308 del 10/11/2003 pag. 20

Recensione di Roberto Castegnaro


La polizza RC non è benefit per amministratori e dipendenti

Risoluzione delle Entrate chiarisce il regime dei premi per la r.c.

Autore: Antonelli Alessandro Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 249 del 11/09/2003 pag. 25

Recensione di Stefano Colombo


I costi chilometrici dell'auto aziendale

Commmento delle regole fiscali nel caso di auto aziendale concessa in uso promiscuo al dipendente.Tabella delle Tariffe ACI necessarie per determinare la misura forfettaria del compenso.

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Guida Normativa nr. 26 del 13/02/2003 pag. 3

Recensione di Roberto Castegnaro