Rappresentanza e Pubblicità

Rappresentanza

Il secondo comma dell’art. 108 del TUIR tratta le spese di rappresentanza prevedendo che:

Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse.

Le spese del periodo precedente sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:

a) all'1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;

b) allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;

c) allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.

Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50.

Pubblicità

Dal bilancio 2016, la voce BI2 dello stato patrimoniale non comprende più i costi di pubblicità che vanno necessariamente spesati per intero nell'esercizio di sostenimento.

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53 recensioni.

L'AZIENDA FA I CONTI CON LA PUBBLICITA'

Spese di pubblicità e spese di rappresentanza normativa fiscale applicabile sia ai fini delle II.DD. che ai fini IVA. ./.

Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 53 del 23/02/2004 pag. 20

Recensione di Roberto Castegnaro


ANCHE LA MONGOLFIERA TRA LE SPESE DI PUBBLICITA'

Campagna pubblicitaria legata all'anniversario dell'azienda elenco delle spese qualificabili come pubblicità o rappresentanza. ./.

Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 63 del 04/02/2004 pag. 28

Recensione di Roberto Castegnaro


Deducibilità per le imprese farmaceutiche delle spese per congressi e convegni scientifici

Normativa delle spese per convegni e congressi farmaceutici alla luce della ultime modifiche apportate con la finanziaria 2003

Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Il Fisco nr. 45 del 08/12/2003 pag. 7038

Recensione di Roberto Castegnaro