Reddito dei Fabbricati

Il reddito dei fabbricati è quello derivante dalla rendita catastale o dal canone di locazione.

Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni o porzioni di  costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o all’affittuario dei terreni cui servono e destinate:

a) all’abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla custodia  dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell’immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate;

b) al ricovero degli animali e di quelli occorrenti per la coltivazione;

c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;

d) alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attività di manipolazione e trasformazione (articolo 42, Tuir – cfr anche articolo 9, Dl 557/1993).

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61 recensioni.

Immobili storici doppia Vittoria

La corte costituzionale con sentenza n. 345 e 346 riconosce che, per gli immobili storici la base imponibile ICI e IRPEF è data dalla minore rendita catastale dei fabbricati della stessa zona censuari

Autore: Fossati Saverio Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 327 del 29/11/2003 pag. 28

Recensione di Roberto Castegnaro