Il Visto di conformità è una sorta di certificazione di legalità rilasciata dai professionisti dell'area giuridico contabile.
Previsto dall’art. 35, comma 2, lettera ), del d.lgs. n. 241 del 1997, consiste nell’attestazione di conformita tra i dati esposti nella dichiarazione dei redditi e la documentazione ad essa relativa, implicando «il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto» (art. 2, comma 1, del d.m. 31 maggio 1999, n. 164)
Il rilascio del visto è obbligatorio nei seguenti casi:
1) Contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti fiscali per importi superiori ai limiti annui stabiliti (5.000 euro), hanno l'obbligo di avvalersi di un professionista per certificare la dichiarazione dalla quale emerge il credito, con l'apposizione del visto di conformità. L’obbligo è stato introdotto dall’art. 10 del DL. 78/2009.
L’art. 13 del decreto semplificazioni ha previsto che anche i rimborsi sono eseguiti previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa dell’incaricato alla revisione legale (ex art. 10, c. 7, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 78/2009). (fatto salva la richiesta di garanzia nei casi previsti).
Con il visto di conformità il professionista attesta che i dati della dichiarazione corrispondono alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, certifica inoltre la corrispondenza di queste ultime alla relativa documentazione contabile e conferma infine la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili.
2) Dichiarazione modello 730, in questo caso il visto è rilasciato dal professionista abilitato o dal Caf;
3) Contribuenti che usufruiscono delle agevolazioni edilizie del superbonus 110% sia nei casi di cessione del credito, sia nei casi di sconto in fattura e sia nei casi di utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi (art. 119 c. 11 DL. 77/2020) salva l’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata «direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale».
Più precisamente, tale obbligo è escluso nell’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate (modello 730 o modello Redditi), ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730).
4) Contribuenti che usufruiscono delle altre agevolazioni edilizie (diverse dal 110%) nei casi di cessione del credito o di sconto in fattura ma non nei casi di utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi (art. 1 c. 1 lett. b) DL.157/2021 che introduce il c. 1ter al DL. 77/2020 Rilancio).
Il professionista autorizzato al rilascio del visto di conformità deve rispondere a requisiti professionali di onorabilità e moralità di alto profilo tali da poter offrire garanzia all’Erario e al contribuente , affidatosi alle sue cure , che l’attività posta in essere è conforme alle disposizioni normative disciplinanti la materia.
L'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 241 del 1997, nel rinviare all’art. 3, comma 3, lettere a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998, riserva il rilascio del visto di conformità ai soli soggetti abilitati all’invio in forma telematica delle dichiarazioni dei redditi indicati nelle citate lettere a) e b);
Sono legittimati a rilasciare il visto di conformità:
• i professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ;
• i professionisti iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro;
• i soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria. Questi soggetti non sono però legittimati ad apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni “Modello 730 ”
• i responsabili dell’assistenza fiscale (RAF) dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF)
I professionisti che intendono rilasciare i visti di conformità, salvo alcune particolari eccezioni, devono essere già in possesso dell’abilitazione ai servizi telematici Entratel
Per poter esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità o l'asseverazione, i professionisti sono tenuti ad inviare preventivamente all'Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione.
l professionista è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata
Accedendo al sito internet dell’Agenzia delle entrate è possibile consultare i dati dei professionisti legittimati al rilascio del visto, con espressa indicazione dell’abilitazione all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni modello 730, il luogo di svolgimento dell’attività, l’eventuale svolgimento dell’attività in forma associata ovvero l’utilizzo di società di servizi.
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39 €/anno + IVAAbbonamento PLUS:
59 €/anno + IVAIl punto sulle modalità di compensazione dei crediti fiscali alla prima scadenza del 17 gennaio 2011.
Autore: Gaiani Luca Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 14 del 16/01/2011 pag. 20Recensione di Roberto Castegnaro
Visto rilasciabile anche senza la conferma dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati.
Autore: De Stefani Luca Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 55 del 25/02/2010 pag. 29Recensione di Roberto Castegnaro
Il parere del CNDCEC sulla tariffa professionale applicabile per il rilasico del Visto di conformità IVA.
Autore: Cavestri Laura Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 50 del 20/02/2010 pag. 27Recensione di Roberto Castegnaro
Testo della circolare n. 14IR del 8.2.2009
Autore: Non definito Fonte: Internet del 12/02/2010Recensione di Roberto Castegnaro
I dubbi su come determinare il compenso per il rilascio del visto di conformità. Prevista per febbraio una circolare CNDCEC.
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 37 del 07/02/2010 pag. 14Recensione di Roberto Castegnaro
Commento alla check list proposta dal CNDCEC per il rilascio del Visto di conformità IVA.
Autore: De Stefani Luca Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 36 del 06/02/2010 pag. 24Recensione di Roberto Castegnaro
Risposte ai quesiti di telefisco.
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 28 del 29/01/2010 pag. 33Recensione di Roberto Castegnaro
Prime note sul convegno in oggetto, in particolare si segnala...
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 27 del 28/01/2010 pag. 5/8Recensione di Roberto Castegnaro
I chiarimenti sulle compensazioni del credito IVA con la circolare 1/2010 (vedi link). compensazione libera fino a 10.000 euro.
Autore: Morina Tonino Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 15 del 16/01/2010 pag. 19Recensione di Roberto Castegnaro
Commento alla circolare 57 e al provvedimento del 21.12. sulla compensazione. Definito l'iter per il visto ma non ancora i crediti ammessi e i comportamenti per il 16
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 3 del 04/01/2010 pag. 3Recensione di Roberto Castegnaro