La cessione d'azienda o di un ramo d'azienda è un contratto avente ad oggetto il trasferimento di beni "organizzati in un contesto produttivo dall'imprenditore per l'attività d'impresa".
l'art. 2556 c.c. prevede:
Imposte dirette
Se la cessione avviene ad opera di un soggetto Ires, la norma di riferimento è l’articolo 86, commi 2 e 4 del Tuir. Il comma 2 definisce le modalità di calcolo della plusvalenza fiscale che viene determinata come differenza positiva tra il corrispettivo conseguito, al netto degli eventuali oneri accessori di diretta imputazione e il costo fiscalmente non ancora ammortizzato dell’azienda ceduta.
Il comma 4, disciplina la facoltà di differire la tassazione della plusvalenza, infatti se l’azienda è stata posseduta per un periodo non inferiore a tre anni, il contribuente, in alternativa alla tassazione immediata della plusvalenza nell’esercizio di realizzo, può decidere di rateizzarla facendola concorrere alla formazione del reddito d’impresa in quote costanti in 5 anni vale a dire nel periodo d’imposta di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Imposte indirette
La cessione di azienda non è soggetta a IVA, ma ad imposta di registro, normalmente del 3%.
Interessante esame dell'interpretazione sul trattamento fiscale, considerato che la normativa civilistica e fiscale nulla prevede nel caso di pagamento tramite rendita vitalizia.
Autore: Rebecca Giuseppe Fonte: Il Fisco nr. 18 del 12/05/2003 pag. 2753Recensione di Roberto Castegnaro