La cessione d'azienda o di un ramo d'azienda è un contratto avente ad oggetto il trasferimento di beni "organizzati in un contesto produttivo dall'imprenditore per l'attività d'impresa".
l'art. 2556 c.c. prevede:
Imposte dirette
Se la cessione avviene ad opera di un soggetto Ires, la norma di riferimento è l’articolo 86, commi 2 e 4 del Tuir. Il comma 2 definisce le modalità di calcolo della plusvalenza fiscale che viene determinata come differenza positiva tra il corrispettivo conseguito, al netto degli eventuali oneri accessori di diretta imputazione e il costo fiscalmente non ancora ammortizzato dell’azienda ceduta.
Il comma 4, disciplina la facoltà di differire la tassazione della plusvalenza, infatti se l’azienda è stata posseduta per un periodo non inferiore a tre anni, il contribuente, in alternativa alla tassazione immediata della plusvalenza nell’esercizio di realizzo, può decidere di rateizzarla facendola concorrere alla formazione del reddito d’impresa in quote costanti in 5 anni vale a dire nel periodo d’imposta di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Imposte indirette
La cessione di azienda non è soggetta a IVA, ma ad imposta di registro, normalmente del 3%.
Rilevazione e contabilizzazione dell'operazione di cessione d'azienda. Scritture contabili del cedente e del cessionario, modalità di esposizione in bilancio ed analisi di un caso pratico.
Autore: Manzana Giacomo Fonte: Contabilità e Bilancio Guida alla nr. 09/2005 del 23/05/2005 pag. 55Recensione di Paolo Robinelli
Le operazioni straordinarie e unico 2005, fusione, scissione e cessione d'azienda. La neutralità di fusioni e scissioni porta a risultati differenti.
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ASPETTI CIVILISTICI, CONTABILI E FISCALI DI UN CASO CONCRETO DI CESSIONE D'AZIENDA.
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La cessione d'azienda: aspetti civilistici, contabili e fiscali
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Cessione d'azienda o di ramo e imposizione fiscale applicazione dell'imposta di registro.
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Analisi dell'operazione di Conferimento imposte DD. e indirette e dei relativi vantaggi fiscali rispetto alla Cessione d'azienda.
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CHI TRASFERISCE L'AZIENDA DEVE ASTENERSI PER 5 ANNI DALL'INIZIARE UNA NUOVA IMPRESA IDONEA A SVIARE LA CLIENTELA. ./.
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Disamina delle variabili e delle problematiche legate alla valutazione di un'impresa commerciale di piccole dimensioni, qualora questa sia oggetto di transazione.
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Commento ai chiarimenti forniti a Interpello in tema di rilevanza fiscale dell'avviamento, nel caso di clausola contrattuale che ne preveda la possibile variazione di prezzo.
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Il marchio trasferito nell'ambito di una cessione d'azienda (o ramo) non è autonomamente soggetto a IVA ma è soggetto a imposta di registro. ./.
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