L'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97 prevede la possibilità di utilizzare i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali redditi, IRAP, IVA e 770 o dalle denunce periodiche contributive UNIEMENS compensandoli coi versamenti unificati delle imposte stesse, dei contributi previdenziali, dell'INAIL e di altre somme dovute allo Stato, alle Regioni, alle Province, ai Comuni e ad enti come le CCIAA e le Casse di Previdenza.
Tali versamenti vengono eseguiti tramite il modello F24.
L'art. 19 c. 3 del D.Lgs. 241/97 prevede che:
Limiti alla compensazione
L'art. 9 del DL. 35/2013 a decorrer dal 2014 ha determinato in 700.000 euro il limite generale di compensazione per ciascun periodo d'imposta, in precedenza il limite era di 516.456.90 euro.
il limite indicato è elevato a 1.000.000 di euro per i subappaltatori edili, a condizione che il volume d'affari registrato nell'anno precedente sia costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto (art. 35 c. 6-ter del DL. n. 223/2006).
Un ulteriore limite alla compensazione stabilito in euro 250.000 è previsto per l'utilizzo dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della Dichiarazione dei redditi. Questo limite di 250.000 euro è cumulabile col precedente limite generale di 700.000 euro. Inoltre nel limite dei 250.000 euro non rientrano i crediti d'imposta per Ricerca e Sviluppo (art. 1 c. 280 L. 296/2006) e quelli per investimenti in aree svantaggiate (art. 1 c. 271 L. 296/2006) ne agli altri crediti indicati nelle istruzioni al quadro RU.
Compensazioni > 5.000 euro
Per compensare crediti di importo maggiore ai 5.000 euro il DL. 50/2017 ha previsto l'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione dell'organo di controllo se previsto, il limite vale per le compensazioni orrizzontali e si applica anche ai crediti IVA trimestrali chiesti in compensazione tramite mod. TR..
I chiarimenti forniti con la circolare n. 10/2014, § 9.1 riferiti al precedente limite alla compensazione di 15.000 euro si ritengono validi anche per il limite di 5.000 euro, la circolare prevede che per determninare il limite dei 5.00 euro si deve considerare il singolo codice tributo. Quindi un credito IRPEF di 4.000 euro e uno IRAP di 4.000 sono liberamente utilizzabili.
Imprese e professionisti che vantano crediti con la pubblica amministrazione potranno compensarli nel 2015 con i debiti iscritti a ruolo.
Autore: Morina Tonino Fonte: Il Sole 24 Ore del 02/08/2015 pag. 11Recensione di Roberto Castegnaro
Compensazione anche in presenza di ruoli scaduti ris. 73/2015
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 04/08/2015Recensione di Roberto Castegnaro
Possibile se pagemto con F24 ma se il saldo è zero bisogna utilizzare Entratel o fisconline.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 27/08/2015Recensione di Roberto Castegnaro
Secondo la Ctr Liguria per bocciare l’utilizzo di somme sorte in annualità precedenti serve un avviso di rettifica
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 27/12/2015 pag. 28Recensione di Roberto Castegnaro
Risoluzione del 13/01/2016 n. 3
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 15/01/2016Recensione di Roberto Castegnaro
Le regole di utilizzo del credito IVA
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 25/01/2016Recensione di Roberto Castegnaro
Rimborsi e compensazioni Iva viaggiano separati le regole relative alle due forme di utilizzo delle eccedenze a credito non sono perfettamente allineate.
Autore: Sirri Massimo Fonte: Il Sole 24 Ore del 09/02/2016 pag. 41Recensione di Roberto Castegnaro
Non esiste alcun provvedimento che obbliga ad apporre il visto sul modello TR in caso di compensazione.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Internet del 17/02/2016Recensione di Roberto Castegnaro
COMPENSAZINI OLTRE I 700.000 EURO REGOLARIZZAZIONE
Autore: De Stefani Luca Fonte: Il Sole 24 Ore del 23/09/2016Recensione di Roberto Castegnaro
Utilizzo in F24 dei crediti per spese, diritti e onorari spettanti dagli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 13/12/2016Recensione di Roberto Castegnaro