AVVOCATI E GRATUITO PATROCINIO CODICE TRIBUTO UTILIZZO CREDITO
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 13/12/2016
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 13/12/2016
Classificazione:
Utilizzo in F24 dei crediti per spese, diritti e onorari spettanti dagli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato
istituisce il codice tributo "6868" per l'utilizzo in compensazione, mediante il modello F24 telematico, dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti dagli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi da 778 a 780, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Con il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 15 luglio 2016 sono state definite le modalità di attuazione dell’art. 1 comma 778 della L. 208/2015, dal 2016 gli avvocati che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli artt. 82 e ss. del DPR 115/2002, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell’art. 170 sono ammessi alla compensazione
Con il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 15 luglio 2016 sono state definite le modalità di attuazione dell’art. 1 comma 778 della L. 208/2015, dal 2016 gli avvocati che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli artt. 82 e ss. del DPR 115/2002, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell’art. 170 sono ammessi alla compensazione
LINK:
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id={A513AAA0-0B68-4B8B-99EA-8FA4F40FD075}
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