Ravvedimento Operoso

Con il “ravvedimento” (art. 13 del D.lgs n. 472 del 1997) è possibile regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

 Col ravvedimento operoso, si regolarizzano i tardivi versamenti, rimuovendo la violazione e pagando: - il dovuto; - la sanzione ridotta; - gli interessi legali. 

L’art. 13 del D.Lgs. 471/97, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87 (Revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale attuativo della L. 111/2023, c.d. delega per la riforma fiscale), prevede l’irrogazione della sanzione del 25% (e non più del 30%) per i soggetti che non effettuano in tutto o in parte i versamenti o li effettuano in ritardo.

Il secondo coma dello stesso articolo prevede che per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo e' ridotta alla meta' (25/2=12,50), salva l'applicazione (del ravvedimento operoso) dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo."

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154 recensioni.

IMU E RAVVEDIMENTO RITARDATI PAGAMENTI

Come usufruire delle sanzioni ridotte sui ritardati pagamenti IMU e il punto sul gettito superiore di 5 mld. al previsto, 23 contro 18.

Autore: Fossati Saverio Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 349 del 18/12/2012 pag. 2

Recensione di Roberto Castegnaro


ANCORA 4 GIORNI PER SANARE CON 258 € LE MANCATE OPZIONI

Possibilità introdotta dal DL. 16 vedia anche risoluzione 110/2012 sul modello EAS degli enti non commerciali.

Autore: Gaiani Luca Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 356 del 27/12/2012 pag. 19

Recensione di Roberto Castegnaro


AVVISI BONARI TELEMATICI PAGAMENTO SANZIONI RIDOTTE ENTRO 90 GIORNI

Per gli avvisi bonari telematici, il contribuente ha 90 giorni di tempo per regolarizzare la comunicazione di irregolarità, beneficiando della riduzione delle sanzioni, di norma, dal 30 al 10%

Autore: Morina Tonino Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 93 del 05/04/2013 pag. 16

Recensione di Roberto Castegnaro


IMU e TARES i chiarimenti della circolare 1/2013

1 le disposizioni TARES 2013 - 2 IMU dichiarazioni nuovi termini e ravvedimento operoso.

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 02/05/2013

Recensione di Roberto Castegnaro


RAVVEDIMENTO OPEROSO CON INSUFFICIENTE VERSAMENTO DI INTERESSI E SANZIONI - CONSEGUENZE

In caso di mancato perfezionamento del ravvedimento per effetto dell'errata applicazione degli interessi e/o delle sanzioni, l'amministrazione non può disconoscere in toto la regolarizzazione.

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 120 del 04/05/2013 pag. 18

Recensione di Roberto Castegnaro


RAVVEDIMENTO OPEROSO NELLA IPOTESI DI SANZIONI E INTERESSI VERSATI IN UN SECONDO TEMPO

Possibile regolarizzare anche con sanzioni e interessi successivi al versamento del tributo....

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 24/06/2013

Recensione di Roberto Castegnaro


Omessi versamenti ravvedimento operoso

Ravvedimento per e scadenze omesse del 20 agosto

Autore: Morina Tonino Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 230 del 23/08/2013 pag. 15

Recensione di Roberto Castegnaro


Supplementari per Unico già inviato

Dichiarazioni 2013. Fino al 30 settembre c'è spazio per le correzioni e le integrazioni relative sia al 2012 sia ad anni precedenti

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 259 del 21/09/2013 pag. 28

Recensione di Roberto Castegnaro


ACCONTI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

Chi non ha versato nei termini può avvalersi del ravvediemnto operoso

Autore: De Stefani Luca Fonte: Il Sole 24 Ore del 04/12/2013 pag. 21

Recensione di Roberto Castegnaro


RAVVEDIMENTO OPEROSO INDEBITA ERRATA COMPENSAZIONE

Utilizzo in compensazione di crediti inesistenti ravvedimento operoso calcolato sulla sanzione del 30%.

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 14/04/2014

Recensione di Roberto Castegnaro