Ravvedimento Operoso

Con il “ravvedimento” (art. 13 del D.lgs n. 472 del 1997) è possibile regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

 Col ravvedimento operoso, si regolarizzano i tardivi versamenti, rimuovendo la violazione e pagando: - il dovuto; - la sanzione ridotta; - gli interessi legali. 

L’art. 13 del D.Lgs. 471/97, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87 (Revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale attuativo della L. 111/2023, c.d. delega per la riforma fiscale), prevede l’irrogazione della sanzione del 25% (e non più del 30%) per i soggetti che non effettuano in tutto o in parte i versamenti o li effettuano in ritardo.

Il secondo coma dello stesso articolo prevede che per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo e' ridotta alla meta' (25/2=12,50), salva l'applicazione (del ravvedimento operoso) dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo."

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154 recensioni.

Rettifica del modello 730

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Riforma delle sanzioni – 1 nuovi principi per le amministrative

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le nuove sanzioni tributarie decreto definitivo e prontuario

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Il ravvedimento taglia le sanzioni della Cu

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Redditi 2022 modello 2023 non ancora presentato rimedio entro il 28 febbraio

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DICHIARAZIONE DEI REDDITI PF TARDIVA ENTRO 90 GG.

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Dichiarazioni dei tributi locali: sì al ravvedimento oltre i 90 giorni

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RATIO LA RIVISTA N. 12/2023

Indice della rivista

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Recensione di Francesco Andolfatto


Forfettari doppia via per sanare le omissioni nel quadro RS

Niente sanzione e tempo fino al 30 novembre 2024 solo per chi rimedia sul 2021 Chi non ha inserito i dati in Redditi 2023 ha la chance del modello integrativo

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