Con il “ravvedimento” (art. 13 del D.lgs n. 472 del 1997) è possibile regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.
Col ravvedimento operoso, si regolarizzano i tardivi versamenti, rimuovendo la violazione e pagando: - il dovuto; - la sanzione ridotta; - gli interessi legali.
L’art. 13 del D.Lgs. 471/97, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87 (Revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale attuativo della L. 111/2023, c.d. delega per la riforma fiscale), prevede l’irrogazione della sanzione del 25% (e non più del 30%) per i soggetti che non effettuano in tutto o in parte i versamenti o li effettuano in ritardo.
Il secondo coma dello stesso articolo prevede che per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo e' ridotta alla meta' (25/2=12,50), salva l'applicazione (del ravvedimento operoso) dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo."
Lunedì 1.12.2003 scadono i termini per versare i secondi acconti dovuti sulla base di UNICO commenti vari alle modalità di calcolo e alle sanzioni.
Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 325 del 27/11/2003 pag. 21Recensione di Roberto Castegnaro
Molti dubbi nel caso di compensazione di un tributo o contributo con un credito poi rivelatosi inesistente.
Autore: Rizzardi Raffaele Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 215 del 07/08/2003 pag. 18Recensione di Roberto Castegnaro
Le modalità per usufruire del ravvedimento operoso ai fini ICI.
Autore: Morina Tonino Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 206 del 29/07/2003 pag. 21Recensione di Roberto Castegnaro
Istituiti i codici tributo per interessi e sanzioni su ritardato pagamento del diritto CCIAA e per aderire al condono dei diritti camerali.
Autore: Non Definito . Fonte: Guida Normativa nr. 94 del 28/05/2003 pag. 24Recensione di Roberto Castegnaro