Ravvedimento Operoso

Con il “ravvedimento” (art. 13 del D.lgs n. 472 del 1997) è possibile regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

 Col ravvedimento operoso, si regolarizzano i tardivi versamenti, rimuovendo la violazione e pagando: - il dovuto; - la sanzione ridotta; - gli interessi legali. 

L’art. 13 del D.Lgs. 471/97, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87 (Revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale attuativo della L. 111/2023, c.d. delega per la riforma fiscale), prevede l’irrogazione della sanzione del 25% (e non più del 30%) per i soggetti che non effettuano in tutto o in parte i versamenti o li effettuano in ritardo.

Il secondo coma dello stesso articolo prevede che per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo e' ridotta alla meta' (25/2=12,50), salva l'applicazione (del ravvedimento operoso) dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo."

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163 recensioni.

SPAZIO PER IL RAVVEDIMENTO MA L'IRAP NON SI CORREGGE

Per chi non ha pagato il saldo delle imposte entro il 20 luglio è possibile ravvedersi entro 30 gg. o entro il termine di presentazione di unico 2007 con rispettivamente la sanzione del 3.75 o 6%. Per

Autore: Morina Tonino Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 198 del 21/07/2006 pag. 22

Recensione di Roberto Castegnaro


RAVVEDIMENTO OPEROSO

Guida pratica per una corretta applicazione del ravvedimento operoso, con esempi e con i codici tributo

Autore: Delladio Carlo Fonte: Settimana Fiscale nr. 47/2005 del 15/12/2005

Recensione di Roberto Castegnaro


DICHIARAZIONI TELEMATICHE IN ZONA RAVVEDIMENTO

Scaduto il termine per l'invio telematico è ancora possibile sanare ritardi o irregolarità. Gli obblighi dell'intermediario, le dichiarazioni scartate, tardive e le sanzioni.

Autore: Morina Tonino Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 298 del 01/11/2005 pag. 25

Recensione di Roberto Castegnaro


SU UNICO SI PUO' TORNARE INDIETRO

Le rettifiche e le correzioni possibili dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 209 del 01/08/2005 pag. 23

Recensione di Roberto Castegnaro


INTRASTAT IN RITARDO, RIMEDIA IL RAVVEDIMENTO

La presentazione del mod. Intrastat in ritardo è ravvedibile entro i termini della Dichiarzione IVA con la sanzione di 1/5 di 516 euro.

Autore: Santacroce Benedetto Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 47 del 17/02/2005 pag. 47

Recensione di Roberto Castegnaro


CORSA AI RAVVEDIMENTI

Il 2 novembre scade il termine per regolarizzare la mancata presentazione di unico in banca o posta, si possono inoltre sanare gli insufficienti o mancati pagamenti. ./.

Autore: Morina Tonino Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 292 del 22/10/2004 pag. 23

Recensione di Roberto Castegnaro


TORNANO IN PISTA I RAVVEDIMENTI PER LE VECCHIE DICHIARAZIONI - OLTRE AL TRIBUTO SANZIONI E INTERESSI

Come regolarizzare le vecchie dichiarazioni (redditi 2002) e come sanare i tardati versamenti oltre il 20 luglio 2004 (redditi 2003 unico 2004). ./.

Autore: Morina Tonino Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 193 del 14/07/2004 pag. 22

Recensione di Roberto Castegnaro


I perdoni di unico in attesa di certezze

I contribuenti che non hanno presentato UNICO entro il 3.11 lo possono fare entro il 2 febbraio 2004 usufruendo del ravvedimento spontaneo entro 90 giorni.

Autore: Morina Tonino Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 21 del 22/01/2004 pag. 27

Recensione di Roberto Castegnaro


Ravvedimento operoso del diritto annuale della Camera di Commercio

Come applicare il ravvedimento operoso al ritardato pagamento del diritto annuale CCIAA.

Autore: Parducci Nadia Fonte: Informatore Pirola nr. 47 del 15/12/2003 pag. 85

Recensione di Roberto Castegnaro


Lunedì chiude l'operazione acconto

Lunedì 1.12.2003 scadono i termini per versare i secondi acconti dovuti sulla base di UNICO commenti vari alle modalità di calcolo e alle sanzioni.

Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 325 del 27/11/2003 pag. 21

Recensione di Roberto Castegnaro