Con il “ravvedimento” (art. 13 del D.lgs n. 472 del 1997) è possibile regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.
Col ravvedimento operoso, si regolarizzano i tardivi versamenti, rimuovendo la violazione e pagando: - il dovuto; - la sanzione ridotta; - gli interessi legali.
L’art. 13 del D.Lgs. 471/97, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87 (Revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale attuativo della L. 111/2023, c.d. delega per la riforma fiscale), prevede l’irrogazione della sanzione del 25% (e non più del 30%) per i soggetti che non effettuano in tutto o in parte i versamenti o li effettuano in ritardo.
Il secondo coma dello stesso articolo prevede che per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo e' ridotta alla meta' (25/2=12,50), salva l'applicazione (del ravvedimento operoso) dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo."
Chiarimenti sulle modifiche introdotte dalla legge 190/2014 (“Stabilità” 2015) all’istituto del ravvedimento operoso
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 10/06/2015Recensione di Roberto Castegnaro
Direttiva della Guardia di finanza sui comportamenti da adottare dopo le novità della legge di Stabilità per il 2015
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 27/05/2015 pag. 40Recensione di Roberto Castegnaro
Commento alla circolare 15 aprile 2015 della Fondazione nazionale dei commercialisti a commento del nuovo ravvedimento operoso. Vedi link
Autore: Deotto Dario Fonte: Il Sole 24 Ore del 17/04/2015Recensione di Roberto Castegnaro
Stop al ravvedimento delle somme non versate se nel frattempo giunge l’avviso bonario.
Autore: Iorio Antonio Fonte: Il Sole 24 Ore del 26/02/2015 pag. 50Recensione di Roberto Castegnaro
Dubbi sull’applicazione delle soglie temporali previste dal nuovo ravvedimento operoso il cui utilizzo applicativo è stato ampliato a partire dal 1° gennaio 2015.
Autore: Santacroce Benedetto Fonte: Il Sole 24 Ore del 19/02/2015 pag. 42Recensione di Roberto Castegnaro
Si applica una sanzione di 154 euro, ridotta a 51 euro se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi (articolo 19, comma 4, Dlgs 241/1997).
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 08/01/2015Recensione di Roberto Castegnaro
Pagina dedicata alle novità della Stabilità 2015 in tema di ravvedimento operoso
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 05/01/2015 pag. 17Recensione di Roberto Castegnaro
FINO A 10 ANNI PER SANARE LE VIOLAZIONI FISCALI Integrazioni e rettifiche possibili anche con accessi, ispezioni e verifiche
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore del 31/12/2014 pag. 36Recensione di Roberto Castegnaro
Il ravvedimento operoso sarà possibile fino allo scadere del termine per i controlli
Autore: Iorio Antonio Fonte: Il Sole 24 Ore del 20/12/2014 pag. 10Recensione di Roberto Castegnaro
Entro lunedì 29 gli invii per «tardiva» e «rettificativa»
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 08/12/2014 pag. 22Recensione di Roberto Castegnaro