La società semplice non può svolgere attività commerciale (articolo 2249 cc), limite che influisce nell’imposizione dei redditi prodotti che si differenziano rispetto alle altre tipologie di società di persone, pur condividendone il regime di imputazione dei redditi per trasparenza (articolo 5 del Tuir).
La società semplice, infatti, determina il proprio reddito imponibile come sommatoria delle singole categorie di reddito indicate nell'articolo 6 del Tuir.
Il reddito complessivo così determinato è dichiarato con propria dichiarazione dalla società semplice quale autonomo centro di imputazione, ma l'assoggettamento ad imposta avviene, in omaggio al principio di imputazione per trasparenza, direttamente in capo a ciascun socio in proporzione alla propria quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dall'effettiva percezione dello stesso.
Se una società semplice percepisce utili da società di capitale residenti in Italia e da società ed enti non residenti di qualsiasi tipo, gli stessi concorrono a formare, al 100%, il reddito della società semplice. Questo reddito viene imputato, per trasparenza, ai soci esistenti al 31 dicembre di ogni anno.
Se i soci sono persone fisiche (residenti o no) il reddito loro imputato dalla società semplice viene assoggettato a Irpef progressiva oltre alle addizionali.
Se i soci sono persone giuridiche o società ed enti non residenti, il reddito della società semplice va dichiarato in Italia ed è soggetto all’Ires del 24 per cento.
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