L'art. 10 c. 3 della legge n. 183/2011 rappresenta la norma di riferimento per la costituzione di società' per l'esercizio di attività' professionali regolamentate nel sistema ordinistico .
La disposizione consente “la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V, VI del libro V del codice civile.
le STP possono essere costituite ricorrendo, sia ai tipi societari delle società di persone che a quelli delle società di capitali, ovvero anche al tipo della società cooperativa, stabilendo, con riferimento a quest’ultima, che i soci devono essere almeno tre.
Controversa la questione se il generico rinvio effettuato ai modelli societari del titolo V dall’art. 10, comma 3, della legge n. 183/2011, consenta di includere anche le società a responsabilità semplificata di cui all’art. 2463-bis c.c., seppur con gli accorgimenti che si rendano necessari in ragione della peculiare disciplina che la contraddistingue.
Scelto il modello, lo statuto della STP sarà dettato dalle disposizioni relative al tipo societario per come descritte nel codice civile, disposizioni che dovranno essere necessariamente coordinate con la disciplina contenuta nella legge n. 183/2011 e nel D.M. n. 34/2013.
Tramite la STP non si esercita attività di impresa bensì un’attività professionale regolamentata, tanto che l’atto costitutivo deve prevedere l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci.
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L'articolo 10 della legge 183/11 prevede, infatti, al comma 3 la possibilità di costituire società per l'esercizio dell'attività professionale secondo i modelli disciplinati dal Titolo V e VI
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