Trasformazione da associazione professionale o da società semplice in Stp o Sta

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 08/08/2019

Autore: Deotto Dario Fonte: Internet del 08/08/2019


Classificazione:

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Non si realizza alcuna ipotesi di tassazione nel caso di “trasformazione” di un’associazione professionale in STP o STA


Anche per tale “trasformazione” si applica regime di neutralità stabilito dall’articolo 170 del Tuir (e indirettamente dal successivo articolo 171) quando i beni, i crediti, le attività in genere permangono, dopo la trasformazione, nella sfera commerciale dell’impresa. In conseguenza della trasformazione di un’associazione professionale o, comunque, di una società semplice svolgente un’attività professionale in Stp o Sta.

Non si configura, infatti, alcuna ipotesi di realizzo o di destinazione dei beni e delle attività ad una finalità diversa da quella economica svolta. Né, men che meno, si realizza alcun “conferimento” (l’associazione professionale o la società semplice che si trasformano non ricevono alcuna quota o azione dalla società risultante dalla trasformazione), come, invece, ipotizzato dall’Agenzia delle Entrate.  Quella del “conferimento” è una finzione tributaria che si configura solamente se ricorrono le condizioni previste per la realizzazione di un reddito diverso ai sensi dell’articolo 67 del Tuir.

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