110% DEFINIZIONE DI EDIFICIO UNIFAMILIARE FUNZIONALMENTE INDIPENDENTE
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 20/02/2021
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 20/02/2021
La Risposta n. 116/2021 da una definizione esaustiva di unità abitativa funzionalmente indipendente
Essere funzionalmente indipendente consente di accedere all'agevolazione in via autonoma senza dover fare i conti col condominio o altri comproprietari.
Per edificio unifamiliare si intende un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.
A seguito delle modifiche previste dall'articolo 1, comma 66, lettera b), della citata legge n. 178 del 2020 al comma 1-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio «Un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:
- impianti per l'approvvigionamento idrico;
- impianti per il gas;
- impianti per l'energia elettrica;
- impianto di climatizzazione invernale».
Le «unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari», alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della «indipendenza funzionale» e dell'«accesso autonomo dall'esterno», a nulla rilevando, a tal fine, che l'edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.
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