730 integrativo “tipo 2”
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 25/09/2021
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 25/09/2021
Quando un sostituto d’imposta comunica all’Agenzia delle entrate di non essere tenuto a effettuare il conguaglio
nel caso in cui il sostituto d’imposta indicato nel mod. 730, comunica all’Agenzia delle entrate di non essere tenuto a effettuare il conguaglio e che, quindi, non procederà con eventuali rimborsi o trattenute, l’Agenzia invia una mail al contribuente, invitandolo ad accedere all’ultima dichiarazione 730 presentata per visualizzare comunicazioni importanti.
Questa situazione si può verificare quando dopo la presentazione della dichiarazione il contribuente ha un nuovo sostituto, per esempio perché ha cambiato lavoro, o nessun sostituto.
Per ottenere il rimborso spettante il contribuente può, alternativamente:
- presentare direttamente, utilizzando le funzionalità presenti nell’applicativo web, un modello 730 integrativo “di tipo 2”, indicando il sostituto tenuto a effettuare le operazioni di conguaglio (il datore di lavoro attuale)
- delegare a compiere tale operazione un Caf o un professionista abilitato.
La presentazione del 730 integrativo di tipo 2 attraverso l’applicazione web dell’Agenzia deve essere effettuata entro il 10 novembre 2021.
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