Titoli nell’attivo circolante deroga possibile ai criteri ordinari
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 05/02/2026
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 05/02/2026
Nel Bilancio 2025 e 2026 prevista la facoltà per le imprese Oic di valutare i titoli non immobilizzati in base alle risultanze dell’ultimo bilancio approvato anziché secondo il valore di mercato
La legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2025), ai commi 65 e 66, ha previsto per gli esercizi 2025 e 2026 la facoltà, per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali (Oic adopter), di derogare ai criteri ordinari di valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante.
L’articolo 2426 del codice civile impone le regole di valutazione delle voci di bilancio, per assicurare la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa; al comma 1, n. 9 stabilisce che i titoli dell’attivo circolante (non immobilizzati) siano iscritti al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. Questa valutazione assicura il rispetto del principio di prudenza.
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