730 SEMPLIFICATA L'ACQUISIZIONE DELLE SPESE MEDICHE

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 21/03/2024

Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 21/03/2024


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Può non essere necessario documentare e conservare le spese mediche sostenute


L'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2014 come modificato dal DL. 73/2022 prevede ora una semplificazione degli obblighi di verifica e conservazione delle spese mediche.

730 modificato rispetto al precompilato ma non nelle spese mediche

Circa le spese sanitarie, il Commercialista o il Caf, deve verificare che i documenti di spesa del contribuente, corrispondano alle spese (raggruppate per tipologia) presenti nel precompilato.

La verifica va effettuata alternativamente:

  1. in dettaglio su tutti i documenti di spesa (scontrini e fatture mediche);
  2. o sul solo prospetto dettagliato delle spese sanitarie, acquisito dal contribuente dal sito STS Sistema Tessera Sanitaria.

Qui le modalità di acquisizione dal sito STS: Modalità di acquisizione prospetto STS.

Al prospetto STS, è opportuno accompagnare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che il prospetto stesso corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.

I vantaggi

Se c'è corrispondenza tra, documentazione o prospetto STS e le spese sanitarie riportate nel precompilato, l’importo delle spese sanitarie indicate nel 730 coincideranno col dato del precompilato, conseguendo il beneficio che esonera il professionista/CAf dall'obbligo di conservare la documentazione delle spese medico-sanitarie per 5 anni fino al 31 dicembre 2029.

Ancora il contribuente scaricando il prospetto STS, avrà il vantaggio di avere un riepilogo complessivo delle sue spese, senza il dubbio di aver perso qualche scontrino.

Nel caso invece di difformità tra la documentazione esibita dal contribuente e le spese mediche del precompilato, l’importo delle spese sanitarie viene modificato con l'obblgio conseguente per Professionista/CAf di acquisire e conservare i documenti di spesa (scontrini, fatture, ecc.).

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