Accesso al forfettario e ex lavoro dipendente

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 20/04/2019

Autore: Tosoni Gian Paolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 20/04/2019


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Forfettario e incompatibilità derivanti dal rappporto di lavoro dipendente vietato anche per gli amministratori di Srl


L'art. 1, c. 57 della legge 190/2014 prevede che non possono applicare il regime forfettario le persone fisiche che esercitano la attività di impresa o lavoro autonomo, prevalentemente nei confronti del datore di lavoro, con il quale il rapporto lavorativo è in corso oppure lo è stato nei due precedenti periodi di imposta.

C'è incompatibilità anche se il rapporto di lavoro prevalente viene intrattenuto con soggetti direttamente o indirettamente riconducibili al medesimo datore di lavoro (controllanti, controllate, collegate, familiari).

Non c'è incompatibilità per il neo professionista che collabora anche esclusivamente con il professionista presso il quale ha svolto la pratica professionale (articolo 1-bis Dl 135/2018).

la verifica della prevalenza del rapporto con il datore di lavoro si effettua alla fine del periodo di imposta. Quindi chi inizia nel forfettario nel 2019 e fattura prevalentemente al suo ex datore di lavoro, verificherà al 31.12.2019 la prevalenza del fatturato che se verificata farà uscire regime dal 2020.

La circolare 9 prevede l'esclusione per coloro che hanno raggiunto la pensione obbligatoria a norma di legge, per chi va in pensione (no licenziamento o dimissioni) il rapporto professionale o di impresa (anche esclusivo) con l'ex datore di lavoro, non preclude l'applicazione del regime forfettario.

E' parificato al rapporto di lavoro dipendente,

  • Il rapporto dei soci delle cooperative di produzione e lavoro;
  • l'attività professionale intramuraria del personale dipendente del SSN;
  • i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

La circolare 9 conferma che non scatta la causa ostativa se il contemporaneo rapporto di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, nei confronti del medesimo datore di lavoro, esistevano prima della entrata in vigore dei nuovi vincoli (1° gennaio 2019).

 

 

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